Leonello Oliveri
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Presentiamo in questo post il testo completo, preceduto da un ampio commento, degli “Statuti” di Carcare risalenti al 1602
Gli
Statuti possono rientrare nel genere delle leggi, anzi rappresentavano
l’insieme delle norme, delle consuetudini aventi valenza giuridica, degli usi
che regolamentavano tutti gli aspetti della vita comunitaria di un abitante di
un paese nell’epoca medievale e post
medievale, nel caso di Carcare (e di
molti altri centri della Val Bormida) almeno dal sec. XV fino all’alba del
XVIII.
Pur non essendo esatto affermare che gli Statuti contenessero tutte le leggi che regolavano la vita degli abitanti di un centro medioevale ( le leggi avevano un valore generale nello spazio e nel tempi, gli Statuti concernevano solo il territorio del centro che li aveva promulgati) e tenendo presente che li Statuti erano molto diversi a seconda che riguardassero un libero Comune, un feudo o, nel caso di Carcare nel 1602, un paese possedimento i un altro Stato (nella fattispecie la Spagna), e tenendo presente che a fianco degli statuti c’era anche il Corpus Iuris di tradizione romana, possiamo dire che nella pratica di tutti i giorni le norme che regolavano la vita degli abitanti di Carcare erano comprese nelle 65 pagine manoscritte che, divise in 41 “rubriche” o “capitoli” costituivano gli “Statuti”: diritto sostanziale e diritto processuale, codice della strada e codice penale, regolamenti edilizi e codice civile, norme sulla successione, compravendita, commercio, debiti: insomma, tutto ciò che poteva costituire il contenzioso giuridico di un piccolo paese era concentrato nel libretto degli “Statuti”, presente in ogni comune medievale, la cui pubblicazione è oggetto di questo post.
48) Ne esiste una copia, per es. sia all'Archivio di Stato di Savona, sia alla Biblioteca Reale di Torino.
50) Cairo (1604), Bardineto (1479), Monesiglio (1492), Altare (1573), Pallare (1539).
51) Per un confronto più puntuale v. per es. dell'A. "Gli Statuti di Millesimo, aspetti di vita medioevale valbormidese", Comunità Montana "Alta Val Bormida", Millesimo 1987.
52) Negli Statuti di Bardineto le norme attinenti alla campagna occupano il 41% del totale, in quelli di Cairo il 34, ad Altare e a Millesimo il 30, a Carcare negli Statuti del 1433 il 33%.
STATUTO DELLE CARCARE
1602
1. Del
Podestà e suo officio
E prima hanno riformato e statuito. conforme al soprascritto
decreto, che il Podestà, che per l'avenire sarà elletto a tal officio per l'eccellenza di detto Sig.
Ill. mo, ò successore di quella biennale, debba giurare l'officio suo innanzi il Consiglio
del luogo, in
absenza
di ([1])
ò successore, et di far rettamente ad honore di Iddio, dei supperiori a ([2])
quiete e buon vivere di tutti con osservare gli infrascritti Statuti et in appresso la Legge
Commune, et prometterà
di stare a
sindacato, dando sigortà nel presente luogo idonea, ò luoghi vicini del Dominio, sotto pena di scuti cento, applicanda per metà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà all'Università, stando in sindacato
giorni otto fin
in quindeci innanzi il sindacatore deputando da SE. ò successore, il quale procederà publicato prima il
sindicato nel luogo, attesa la sola verità, et de plano, in
detto tempo, e finirà ogni caosa pertinente
detto sindicato senza reclamazioni et appellazioni, eccetto in caso
d'ingiustizia notoria et quando
non fosse successore in detto officio il detto sindacatore in tanto farà l'ufficio di detto Podestà in tutto come
sopra, a carico de quali sarà respettivamente possibile per oviare ad ogni disordine e procedere di giustizia in
tutte le occasioni che occorrono in detto mercato, senza figura di
giudizio et de
plano.
2. Delli Giurati e loro officio
Inoltre ogni anno l'Università al solito
elleggerà quatro Giurati et otto di
Conseglio d'età d'anni venticinque almeno, i
quali innanzi i predecessori
suoi, in mano del Podestà,
e sopra gli
Evangeli, giureranno d'esser fedeli a SIG.
ILL. MO. e suoi successori, far l'officio loro rettamente, et
potranno tali Giurati, et ciascuno
di loro,
comparare in giudicio, domandandolo
ed essendo conuenuti, in
le caose
dell'Università, senza altro mandato, et potranno imponere
le taglie, al
solito deliberarle,
et incantarle al solito, et saranno obbligati
([3])
in solido con quelli a chi delibereranno dette
taglie,
che s'intenda ancora in la deliberazione della biada dovuta
al castello. Dichiarando che essendo cbiamati
i Giuratori e Consiglieri, et
che di
tal citazione consti per scrittura, che quelli, che
compariranno o saranno presenti
in numero di otto almeno, possino con le due
terze parti de' voti
deliberare e provedere in le
cose spettanti al loro
officio et
come sopra possano e
debano ogni
anno accordare un maestro di scuola per 'il pagamento
che a loro parerà, et elleggere gli infrascritti ufficiali et altri
soliti; et doveranno tenere i conti dell'amministrazione
loro con
buona scrittura, et potranno spendere senz'altra
deliberazione dell'Università
ò Consiglio fin ad uno scudo in due, anche al primo consiglio debbano partecipare tal spesa a quello et metterla in scritto, et che
poi finito l'officio loro dentro a otto giorni debbano offerire et aver
dato i suoi conti e reliquato del loro debito et
non saranno elletti ad alcun
officio che prima' non
habbino
dato detto conto, et pagato; et
che poi per quattro anni a venire non possino esercitare simile ufficio, come anco
si intenderà di tutti gli altri ufficiali pubblici e di compagnie rispetto al render conto alla persona ([4])
ed ad essere elletti di nuovo, et non facendo questo oltre l'esser
sempre tenuto a offerire et pagare come sopra, cadino ciascuno di loro
in pena di scuti dieci, committenda ipso iure senza
remissione alcuna alla Communità,
et che non possino
esser uditi né intesi in sorte alcuna,
né publica né privata, che prima
non abbino pagato la detta pena e
reso i detti conti col reliquato. Detti Giuratori col Podestà
potranno
intendere et terminare de plano e senza reclamazione
il giudizio possessorio di tutte le servitù
delle rovine di case tra vicini, delle finestre, accostamenti dell'una alla altra le quali
non patiscono dilazione, e
ricercano provisione pronta, salve le raggioni delle
parti nel petitorio. E terranno
in loro potere una misura, o misure, e pesi ben
ordinati, alla
regola de' quali
tutte le altre misure
ò pesi privati si regoleranno per detti Giuratori ò altri
Ufficiali
deputandi a quest'ufficio, a cura dei quali sarà che le misure siano, e si mantenghino senza attacchi, i quali in simili caose procederanno de plano e senza reclamazione, purcbè l'ingiustizia non sii notoria, et in tal caso il Podestà doverà provedere in dette reclamazioni procedendo de plano come sopra.
3. Degli Officiali
della Sanità
Ogni anno si ellegeranno due officiali di Sanità, i quali giureranno il loro officio, come i Giurati, secondo gli ordini, che per il tempo saranno fatti in questo da SIG. ILL. MO. ò da successori, eserciteranno detto ufficio con tutta quella possanza che da detti ordini Le verrà data, procedendo de plano e castigando, come le sarà concesso dagli ordini, con intervento del Podestà nelle cose ardue et importanti, a quali sarà data ubidienza intiera, massime in tempo pericoloso, sotto ogni pena arbitraria a SIG. ILL. MO., ò successore, fino alla confiscazione di tutti i beni e vita, e di più saranno riveriti sotto la pena sudetta, poicbè dove il pericolo é maggiore, tanto più é necessaria l'ubidienza e riverenza.
4. Delli Maestrali
S'ellergeranno al solito due maestrali, l'ufficio de quali giurando, come sopra, sarà il rivedere, riconoscere e dar regola al pane, e vino che si vende nel luogo, e di fare che i pesi e misure siano giuste, e potranno punire, conforme al solito, et occorendo l'occasione doveranno ricorrere al Podestà e Giurati, i quali
d'accordo potranno provedere e castigare a loro arbitrio senza reclamazione.
5. Delli Deputati sopra le strade
S'ellegeranno al solito due ([5]),
l'officio de quali, giurato come sopra, sarà che le strade, o vie pubbliche, e massime de i Borghi, si conservino, rifaccino et accomodino per ciascuno innanzi le loro case e possessioni, levando opietre et altre immondizie e portandole in luogo che non impaccino e conveniente, sotto la pena che parrà al Podestà e Giurati. E detti ufficiali quando non tenghino cura in questo diligente, possino essere castigati dal Podestà in le pene che a loro conveniva procurare che gli altri faccessero.
6. Della Dettenzione
de Debitori, e sequestri delle cose d'altri, e di non acquistare
ragioni de forastieri contro gli
huomini del Luogho.
Ciascuno del luogho pretendente
contro forastieri, ancora
cbe non obligati in forma camerale, o cbe non
fossero sottoposti alla giurisdizione del luogbo, possa dettenere tali forastieri
e beni loro civilmente, conseguandoli al Podestà subito, e
dando sigurtà delle spese, danni et interessi del detenuto, ò a cui sarà fatto
il sequestro ne beni, se
fra giorni octo, prorogabili fino a quindeci in arbitrio del
Podestà, non
proverà il credito suo efficace in tutto o
in parte, e in tal caso
il Podestà
tasserà le spese, danni
et interessi de sudetti, a quali in dette
caose farà giustizia
espedita
contro tali
detentori o
sequestratori, e sigurià loro con la maggior brevità che sarà possibile, e
senza reclamazione alcuna. Procederà poi in la caosa sommariamente, citato il
detenuto o
auisato il padrone dei beni
in persona
di cui haverà tali beni appresso ò per voce
di grida ad assistere al giudicio e verificandosi il
credito condannerà
il detenuto ò
espedirà il
sequestro, facendo incantare
e vendere detti
beni sequestrati nella forma
cbe si dirà di sotto in la esecuzione delle sentenze et instrumenti
publici, et i debitori potranno appellare come similmente si
dirà a suo luogo.
E dando
sigurtà potranno sempre deliberare
le persone e beni loro,
e l'abilità della
sigurtà in tutti i casi
sudetti
sarà in arbitrio
del Podestà, il quale sarà
tenuto del proprio accettando sigurtà
non idonea. Alcuno
del luogo
in nessuna
maniera accetti o aquisti
cessione
de raggioni da persone forastiere contro
gli huomini del luogo, senza il consenso de tali
huomini, e non consentendo,
con volontà e consenso
del Podestà,
quando occorri giusta caosa di tali
cessioni, e quando si facessero diversamente
il Podestà in
nessuna maniera
ascolti o
odi tal cessionario,
né li facci giustizia in conto alcuno.
7. Delle
Cause delle Mercedi, Pensioni e Taglie e Biade
Il Podestà a tutti
quelli cbe prettenderanno
il pagamento delle opere, ò salarii
ò crediti
di bottega
cbe vendi al minuto, sarà tenuto
fare giustizia de plano senza
scrittura,
e crederà
secondo la qualità delle persone,
e circostanze verisimili, essendo di buona voce, condizione e fama
i pretendenti, secondo il giuramento loro sino alla somma
di uno scudo fino a tre, et agli osti fino alla
detta somma contro gli ospiti; et in dette caose
non ammetterà appellatione
ma procederà all'esecutione dettenendo
le persone
debitrici e vendendo i beni,
come si
dirà in
appresso; altretanto farà
nelle cause di Taglie e Biade e debiti publici.
8. Delle Caose minime
Il Podestà terminerà, udite le parti e fatte le prove,
presente
la parte debitrice, ò citata,
le caose sino ad un scudo senza processo e scrittura,
assegnando al
reo termine
di giorni tre a
riprovare e dire tutto quello
che li piacerà,
e passato il detto termine fra
altri tre dì terminerà dette
caose
senza appeliatione, o reclamazione, eccetto
in caso di ingiustizia notoria.
9. Delle
Caose d'un scuto sino in sei
Sopra un scudo sino in sei il ereditare farà scrivere la sua richiesta
e si intimerà il debitore a rispondere fra giorni
tre a bocca o si citterà
ad udire la richiesta
del ereditare, et
ivi subito confesserà o
negarà. Et
quando neghi il Podestà assegnarà termine di giorni
otto all'attore di provare
et aver provato, et al reo di riprouar dentro al
detto termine ciò che le
parrà; e potrà il Podestà
prorogare con giusta (causa) allegata
in scritto il detto termine a quello che la neccessità e convenienza persuaderà e passato il
termine delle
prove
le pubblicherà
ad istanza di una delle parti, assegnando
termine commune a
queste di
otto giorni a dire et allegare tutto ciò che vorranno, e passato il detto termine fra altri giorni otto sarà
tenuto a
giudicare detta caosa o caose sotto
la pena di sindacato in arbitrio
di sindicatore, secondo la
negligenza di detto Podestà.
10. Delle Caose maggiori
In tutte le altre caose maggiori
dall'estimazione di scuti
sei, l'attore offerirà il suo libello in scritto, copia del quale si manderà a sue spese al
reo un termine
di giorni otto a rispondere, e
rispondendo si intenderà e si averà la lite per contestata, salvo sempre l'eccezioni
dilatorie e perentorie et
ogni
altra, le quali si intenderanno riservate, e si rivervano al tempo della deffinittiva.
Et il Podestà non riceverà dimanda in scritto da
procuratori
o da altri che interverranno nel Giudicio a nome d'altri che
non presentino realmente la procura ò possanza che
prettenderanno, e sarà tenuto in l'esibizione delle scritture
nominare particolarmente
le scritture esibite, il Notare
rogato di quelle, notando il
tempo
del rogato e di tutto quello (che) sarà esibito, ne
farà notizia alle parti con dargliene copia. Fatta
la risposta suddetta si intenderà
ipso iure assegnato termine d'un mese commune alle parti
di provare e riprovare et haver
provato e riprouato tutto quello che a loro piacerà, salva
l'impertinenza nel
fine della lite, e salva la prorogatione di detto termine, da farsi conosciuta la caosa e per necessità conveniente, dichiarando che chi dimanderà dilazione maggiore
del mese, e non
proverà
ciò che pretenderà
di provare,
che come prolongatore della caosa
et del giudicio, cada
in pena delle spese di tutta la
lite fatta fin a
quel giorno, e passata
il termine del mese,
e la prorogatiane di quella come sopra, si intenda pubblicata il
processo e
testimoni esaminati per
l'una
e l'altra
parte et il Notaro o Podestà senz'altra solennità possa e debba
dar copia
dell'attestazioni
alle parti, e senz'altro
fatto del Giudice. Passata il termine suddetto
si intenda
statuito termine perentorio
alle parti di
aver esibito ogni scrittura,
provato
circa quelle e con quelle e riprouato contra le
prime
prove, in termine di giorni 15. E passati
questi si intendi
fatta
la conclusione
in caosa, doppo
la quale le parti possino solamente allegare in iure e domandare consiglio di savio, secondo
il quale il Podestà poi babbi a giudicare, con
dare la lista de confidenti suoi nella domanda che
alcuna delle
parti farà, e
con deponere realmente il
salario del Consultore, avvisando l'altra parte a dare lista de confidenti in numero di
dieci dottori per parte, dentro a
trenta miglia,
similmente
e a cautela l'una parte e l'altra darà la lista
dei sospetti, perciò che non concordandosi
le liste passa il Giudice
mandare la caosa a cui
meglio le parerà fuori dalli sospetti.
E quando in ciò
le dessero numero
di sospetti eccessivo, il
Padestà doverà, tenendo
le dette liste salve
per mostrarle
e darne copia a suo tempo,
doppo la
sentenza, sendone
richiesta, mandare la
caosa a conoscere
a persona fuori di sospetta,
Più che potrà in
arbitrio suo, agravando in questo la sua
coscienza, e sottomettendolo a sindicato, quando usasse malizia o
frode
in simili
cose, e douerà scrivere al Giudice o
Consultore
elletto, che espedisca la caosa fra
quindeci
giorni, e
la rimandi, ed intanto non
pubblicherà
il Consultore se non quando le parti si convenissero
in questo. Ricevuto il
conseglio l'intimerà alle parti, ed ad istanza
di una di loro lo pubblicherà,
giudicando alla forma di quello,
e l'intimerà alle parti per scrittura etiam ex officiio. Dichiarando che ad istanza delle parti
il Giudice passa, e debba, finire e terminare ogni caosa, maggiore o
minore, a di che qualità, se
voglia; col giuramento
decisivo o relativo, se non
fosse caosa molto apparente e giusta, per la
quale
tal giuramento si possa ricusare,
poiché tale via é molto facile e
larga in finire et ultimare ogni differenza.
Dichiarando ancora che l'istanza
di dette
caose
sia di mesi sei;
che comincino
dal giorno della
prima risposta
al libello.
Et in dette caose
tanto
si osservino. le ferie delle
messi dal dì che si
comincierà
a miettere
generalmente per venticinque seguenti, et altri venticinque dal dì che si comincierà generalmente
a cogliere le
castagne,
e così dalla Dominica di Passione fino all'ottava
di Pasqua (cioè la domenica
in Albis etc.)
([6])
11. Del
modo di procedere contro
li Contumaci
Quando nelle caose
minori o
sommarie il reo, citato personaliter
o per tre
volte in famiglia essendo al luogho in
giorni separati non comparirà, il
Giudice non ostante la contumaccia possa conoscere
la caosa e debba condannare col giuramento dell'attore
il reo, ed intimare
la condanna nella
famiglia di quello in scritto, il quale dentro
a otto giorni
non purgando la contumaccia, con
pagar realmente
ogni
spesa fatta, resti condannato e senza
rimedio. E pagando ogni spesa realmente
dentro
esso termine, possa di nuovo dire dette
sue ragioni, e debba essere
inteso alla forma de Capitoli
precedenti, non
ostante la suddetta condanna.
In le
caose
maggiori, et altre,
oltre le suddette, in
contumacia
del reo
dopo la citazione
personale, ò lettere
in scritto nella
famiglia, si procederà alla sentenza
in tutto, come sopra, et
il termine a purgare
la contumacia sarà di giorni venti, nel
quale il contumace, e
condannato, pagando le
spese
come
sopra, sia restituito
in integrum.
12. Dell'Appellazioni
Dentro a giorni otto che sarà stato giudicato et intimato come sopra,
ciascheduna delle
parti sarà necessitata ad appellare SIG. ILL. MO. ò il Successore, et
il Giudice ò Podestà admetter(à), in
quanto a sé,
senz'altro
l’appellazione, esclusi
i casi nei quali l'appellazione é stata proibita,
et in caso che fossero
due sentenze conformi. Et quando SE. ò il
Successore, non
fosse presente nel luogho, appellerà al Conseglio
di savio, et il Giudice
l'ammetterà come sopra, e
poi ad istanza dell'appellante dentro il
termine di
giorni venti darà ordine che si presentino
per l'appellazione ([7])
et appellato i processi loro con tutto quello che vorranno
presentare con allegazioni e scritture pubbliche, e non
altra cosa, sopra
le quali scritture si citterà
la parte con termine compettente ad opponere. Et conosciuta la
caosa
sopra
dette scritture,
quanto più brevemente sarà possibile manderà i processi
per cognizione di terminazione
dell’appellazione ad
un dottor
confidente, non sospetto, in tutto come
sopra, il quale finirà, nel termine detto nel soprascritto
capitolo, la caosa,
avvisandolo detto Podestà in nome
et a vicenda
di SIG. ILL. MO. ò suo successore
non essendo quello nel luogbo, et
innanzi il detto Consultore sarà salva ogni eccezione dell'appellato contro l'appellazione. chiarando che non s'ammetteranno
l'appellazioni da interloqutorie (sic!)
reparabili per la definittiva da sentenze che riservano le
raggioni in altro ufficio.
13. Dell'essecuziome delle Sentenze
Ogni sentenza
innappellabile o passata in giudicato,
o' quando saranno due sentenze conformi in
tutto, ò in le parti,
dovrà essere eseguita
dal Podestà
nelle persone, ò beni, del condannato, ò de quali nelle sentenze ([8]), reietta
ogni nullità se bene
notoria in quanto alla retardazione di detta essecuzione.
Et doppo fatta l'essecuzione si dovrà e potrà
dire di nullità
della sentenza fra tre anni
tanto, e passato
tal termine dal dì della esecuzione fatta
s'intenderà posto silenzio in perpetuo sopra di quella,
tanto per via d'eccezione, come d'azione
o officio di Giudice. Per essecuzione delle sentenze si detenerà la
persona del condannato, o dell'erede che non
averà
fatto inventario, dandole il creditore due fibre
di pane sufficiente
per ogni giorno, il quale inventario si farà e doverà fare con intervento del Podestà, di uomini due da bene deputandi
dal detto
Podestà,
e giuramento loro, che credono
che detto inventario sia stato fatto rettamente, citati specialmente i creditori et altri
interessati certi e gli altri
per gride, per certo giorno o giorni, e luogbi,
ò si darà la licenza contro di loro per li
beni loro respettiuarnente,
reservato la
casa dell'abitazione et orto, ha
vendo altri beni, i quali si
estimeranno
per i giuratori o per due huomini da bene d'ellegersi consiglieri per consigliare il dovere,nominandoli nell'estimo, a quali daranno giuramento. E
si daranno detti beni in pagamento alla ragione di due tre per
la somma principale,
e denaro per denaro per le spese, con
termine di mesi tre a poter redimere, pagando il principale e le spese, il che
potrà fare anco il parente del condannato,
et affine, fin in quarto
grado secondo la legge Canonica, i quali dentro all'anno saranno
tenuti a restituire al parente
suo detti beni, pagando quello la sorte e
spese fatte dal suo
parente, e affine, guadagnando intanto
il creditore alla
rata ([9]) i frutti, e così il parente o affine
di detto estimo. Et in diffetto di parenti ò affini possa il confine
(confinante?) riavere dell'estimo
nel modo di sopra, e col carico già detto, prefferendo il più prossimo, e poi l'affine, et
all'ultimo il maggior confine, procedendo in
simili caose di riscatti per via di precetto e senza strepito o figura di
giudizio.
Quando si Pigliassero pegni
mobili per l'esecuzione,
nel qual caso il debitore sarà obligato a manifestarli sinceramente
e realmente
tutti, subito e senza
dilazione, con giuramento, sotto pena
di perdere il beneficio
del presente capitolo, tali pegni si incanteranno tre giorni di mercato e si
deliberanno a chi più li
offerirà, et intanto
detti pegni
si custodiscano appresso di terza persona sino
ad otto giorni dopo
la deliberazione alla
quale sarà citato il debitore;
e non trovandosi le sarà intimata, perché possa riavere detti pegni con pagar con pagar il debito, et ogni
spesa fatta, nel che il Podestà
procederà attesa la sola
verità e rimosso ogni processo.
E poiché alle volte i creditori
per patto pigliano i beni e gl'incantano,innanzi
di far questo doveranno col mezzo
del Podestà far che
i Giuratori, o detti
huomini, rivedino et estimino,
come di sopra,
i beni
che vorranno incantar, et non possino deliberare detti beni se non per il
terzo meno che
saranno stati estimati, con le spese fatte.
E non trovando compratori
possino gli stessi creditori farsegli aggiudicare alla
ragione di due tre oltre le spese, come si é detto, e
li debitori, parenti
et af[ini e confini (confinanti) possino
riaverli,
come
di sopra, et
i parenti siano
tenuti a restituirli alli debitori in
tutto e per
tutto, come di sopra. Dichiarando che i creditori non possino pignorare i debitori nelle vittovaglie
necessarie a loro vita, né
l'anni
et istrumenti necessari
alloro servizio,
e vesti, mentre che
troveranno altre cose in
che pagarsi.
Dichiarando in
appresso che le doti dovute
alli mariti si
paghino solamente alla ragione di
denaro per denaro
senza interesse alcuno se non convenuto, et il simile si farà in
caso di restituzione di dote alla moglie, o altri ai quali si dovessero restituire le
doti.
Gli huomini
del luogho fino ad
uno scuto non possino essere detenuti nella persona nonostante ogni
patto contrario per instrumento.
14.
Delle Contradizioni
all'estimi ett Essecuzioni
Quando qualche terzo,
come la moglie
o altri creditori contradiscono
e si oppongono all'essecuzioni che si fanno da
creditori, se tali terzi
haveranno le loro ragioni in pronto, il
Podestà conoscerà sommariamente sopra le pretenzioni del terzo,
e quando tali
pretensioni ricercassero maggiore discussione e
cognizione che la sommaria
e breve, in
tal caso
riservando la raggione di detti terzi tale e quale in altro giudicio, procederà il
Podestà all'essecuzione tentata et alla vendizione de pegni.
15. Dell'Esecuzione de Instrumenti e Polize
L'instrumenti
publici, o polize private, riconosciute dalli debitori o dai testimonii
che li haveranno sottoscritte ad istanza del creditore, ò
chi averà caosa da lui, habbino
l'esecuzione nel modo suddetto delle
Sentenze contro il debitore et eredi, e
non si possa opponere eccezione alcuna, se
non di pagamento, satisfazione, quittazione o compensazione d'altra partita liquida
per sentenza o
instrumento publico, ò
scritture private riconosciute
come sopra e falsità. E quando il debitore non compaia
nella prima citazione di giorni quatro, si
conceda la licenza
comparendo et opponendo fra giorni otto debba
haver provato ciò che prettende, e non provando e provando, il Podestà
fra altri otto giorni debba conceder ò non concedere l'esecuzione, e farla in tutto come sopra.
Quando poi
per il modo sudetto il creditore
esigesse cosa indebita, il debitore
possa dentro
all'anno far conoscere tal essazione
indebitamente fatta.
E quando
tal creditore, trattando
del fatto proprio, o sciente di quel d'altri, fosse in colpa, sia tenuto al doppio, e non essendo in colpa, a restituire l'esatto, tanto con le spese. L'istesso si osserverà per l'esecuzione de legati e fideicommissi
fatti con scrittura, e quando non fosse
stata
fatta
scrittura possa ciascuno
legatario e fideicommissario dar giuramento all'erede,
ò ad altri gravati sopra tali legati e fideicornissi pretesi, et i predetti
giurino ò paghino detti legati ò fideicommissi
o riferino
il giuramento a cbi prettende.
Dichiarando che doppo dieci anni gli
instrumenti e polize
si presumeranno pagate, e soddisfatte, se il creditore é presente e
maggiore non averà intanto interpellato
il debitore al pagamento, il che potrà provare con dar giuramento sopra ciò al debitore o eredi, quali
saranno anco tenuti a giurare sopra li
Santi Evangelii d'bater
pagato e se saranno gli eredi, di creder cosi, e con buona coscienza.
16.
Delli Compromessi
Possi una delle
parti domandare dentro il termine
probatorio in ogni caosa compromesso in due huomini da bene,ed il Podestà
sii tenuto
sotto pena di sindicato avisare l'altra parte a nominare
persona nella quale, et un'altra nominata dal'aversario
se possa fare tal compromesso astringendolo
a ciò fare
fra tre
giorni, et
i compromissarii elletti
dalle parti o dal
Podestà in contumacia
si astringbino, sotto pena arbitraria al Podestà,
d'accettare il carico et
a giurare
l'o fficio, i
quali senza esser tenuti ad alcuna
solennità ma de
bono et equo debbano finire et terminare tal controversia dentro un mese in loro coscienza, consegliandosene
o no, e volendosi consigliare le parti siano
tenute,
et il Podestà l'eseguisca subito per quanto a
somministrare ogni
spesa necessaria a detti compromissari per il detto conseglio e loro fatiche, come Più a loro parrà espediente, altrimenti saranno tenuti
ogn 'un di loro
in solido alle spese fatte
in detta lite e che si faranno nell'avvenire. Et dalli loro arbitri
non si admetti declamazione o riduzione ad arbitrio d'buomo da bene, escludendo
dal compromesso le caose decise per
sentenza,
giuramento, transazione, testamenti
e codicilli
et instrumenti pubblici o polize, le
quali siano eseguibili, e quando la caosa fosse
altrimenti chiara
in maniera che si conoscesse
che il compromesso fosse domandato per calunnia.
17.
De contratti delle donne
Le donne
con i padri o mariti non possino far contratto
alcuno, o a beneficio loro, con altri, che prima il Podestà non
intendi col mezzo d'altri parenti più prossimi la caosa di tal contratto e l'approvi et ne lasci
scrittura innanzi di tal contratto.
Quando faccino contratto con altri
e il padre, ò
il marito morto il padre li consentino e giurino ciò non essere in frode né a lesione della
donna, tali contratti vaglino come buoni
e fermi se la donna sarà di anni sedici, e non avendo
Più padre ò marito ([10]) possino
farlo col consenso di due più prossimi parenti, auendone nel
luogo, ò altri vicini per miglia sei, i quali giurino tal cosa non esser in
frode o lesione d'essa donna, et
in diffetto di parenti, con l'intervento di
due vicini huomini da bene, laudati et approvati
dal Podestà.
E quando si obbligassero
d'altra maniera si presumi sempre tal obligo
doloso e fraudolento, a
beneficio et utile tanto delle donne et eredi
e non d'altri, non ostante
che avessero giurato in detti contratti et oblighi.
Escludendo dalla
soprascritta provisione l'obligo che facessero
per poca somma, come fino ad un scuto in due, per causa del vivere
et del seminare.
18. Del
modo di dotar le Donne e del modo di Succedere
Quando le donne hanno fratelli
da canto Padre e Madre, o da canto Padre solamente o Figlioli
de Frattelli come sopra,
non succederanno nei
beni paterni, matterni e d'altri ascendenti, ma
intanto
che anderanno a marito saranno dalli suddetti
alimentate e vestite e poi dotate secondo l'uso e consuetudine del
luogo e le persone loro, avertendo tali frattelli a trattarle bene e
tener conto di maritarie
come conviene, percbè
non facendolo
e passando due anni doppo la morte del padre, oltre l'età di anni ventidue potranno domandar parte nei beni
dei suddetti. r
Et quando
tali donne si maritassero, senza il consenso de frattelli o parenti più prossimi, a persone inconvenienti,
in tal caso non haveranno
se non la dote, che
arbitrerà il Podestà con due parenti
Più prossimi loro, escludendo da tal arbitrio i frattelli
et altri debitori di detta dote.
Morendo
poi altri parenti; vivi i frattelli, figli dé frattelli et
altri parenti del sangue fino in terzo grado
secondo la
legge canonica, le dette donne
non succederanno, come escluse dai parenti
del sangue, et morendo altre sorelle loro, et avite, si intenderà il simile, ma
non già
saranno escluse dà
frattelli uterini dalla
successione della madre propria,
né dai parenti paterni dalla successione de i parenti materni, nelli detti
due casi non parendo conveniente che siano escluse le donne
dal succedere
a parenti da canto
donne,esclusa però
la madre e sorelle stanti i fratelli
e figlioli dé fratelli et altri,
come di sopra.
Di Più le
madri, riservata la loro legittima, non succederanno
a propri figli o figlie, sopravvivendo altri figlioli
o figlie
o altri parenti fino in
terzo grado.
19. Delle Prescrizioni
Possedendo
alcuno con titolo e buona
fede qualche cosa immobile
per dieci anni, quelli che
sono presenti nel territorio o luoghi circostanti a miglia dieci e maggiori di anni venticinque, non
possino in modo alcuno inquietare
detti possessori, ma siano totalmente sicuri
e lasciati in pace, come anche dalli absenti del luogho, passati
anni venti, escludendo dal presente capitolo la restituzione
in integrum, la quale si riserva
in caso della possessione
longhissima con buona fede ma senza titolo.
20. Delle
Gride sopra le pretensioni d'altri
Quando
qualcheduno vorrà
o prettenderà, assicurarsi dalle pretensioni che altri
possono avere sopra qualche beni,
procurerà
di fare per grida publica, che S'affiggerà ne luoghi
soliti e pubblici, oltre
la pubblicazione d'essa in tre mercati facendone la dovuta relazione, denonciare che esso possede tal cosa comprata ò acquistata, dichiarando
da chi, et il
modo di tale acquisto, e che perciò ogni persona che pretende sopra
di quella debba fra un anno comparire e proponere le pretensioni
sue inanzi la giustizia con intimarla ad
esso possessore, perché non facendolo
saranno esclusi
da tali pretensioni e sarà posto perpetuo silenzio
sopra le cose possedute, et
passando l'anno, come
sopra rinoverranno
tali gride in tre mercati come di sopra
con la nuova affissione et appellazione di due mesi, e
dipoi il Giudice procederà al perpetuo silenzio contro i presenti e circostanti a dieci miglia,
escludendo da ciò i minori et absenti in maggior distanza. Et i compresi nel capitolo non saranno uditi in le pretensioni sue in modo alcuno dopo poi detti tempi ancora
che tali
pretensioni fossero de futuro e sotto qualche condizione,
perciò
che doveranno nei soprascritti tempi dedurle in
Giudicio e notificarle, che altrimenti facendo
saranno sottoposte al
presente capitolo e disposizioni di esso.
21. Delli Occorimenti
Il Parente dell'agnazione
e poi della cognazione fino
in quarto grado secondo la legge canonica, e poi il confin(
ante) possono occorrere et avere per se stessi e non per altri le cose
alienate dagli agnati, cognati ò confini, preferendo
l'agnato al cognato e questo al confine, et
il maggior confine all'altro;
e questi tali salva la prerogativa suddetta
tra loro, intimandosi per grida pubblica in giorno di mercato l'alienazione con affiger la detta
notizia alli luoghi soliti, doveranno dentro a
un mese dichiarare l'animo loro, e
realmente pagare ò deponere, citato
l'interessato, il prezzo
numerato dal compratore, e promettere
e dar idonea sigurtà di pagar a luor tempi il restante al venditore in modo che questo non possa nell'avenire ricorrere con tra il compratore né i creditori di questo habbino ipoteca alcuna
in tale cosa occorsa come di sopra, e non facendosi la
notizia per grida di tal alienazione i sovrascritti con la prerogativa sudetta
habbino tempo un anno all'occorrere compiendo per loro parte à quanto sopra. Et i compratori
dentro al mese e l'anno
respettivamente non passino ne debbano far
miglioramenti in le cose comprate, se
non neccessarii, ò sia coltivare al solito le cose comprate, per i quali miglioramenti e coltura
avverranno la retensione della cosa comprata come anco la spesa dell'instrumento onesta e non più,
purché
facendo
miglioramenti necessari l'intimino a detti parenti
e confini,perché assistino a quelli per
loro interesse, et
in simili caose si procederà senza figura di giudicio e
per via di precetti et
attesa
la sola verità.
Dichiarando che
se si farà frode
di contratto a contratto, o nella
qualità del prezzo per fugire tal occorrimenti ò chi occorrerà non per
se, ma per gli
altri oltreché
sarà luogo
all'occorsione, caderanno in pena delle
cose aquisite,
et estimazione
loro et in la somma defraudata
respettivamente, nelle quali cose si procederà
alla manifestazione delle fraudi di contratto, del prezzo
maggiore e
di aver occorso non per sé ma
per gli altri, per
congetture ed indizi
soli,
secondo la natura di simili fraudi, et
in modo ancora che i
tempi prefissi all'occorrimento non passino se non dopo la frode dichiarata dal
Giudice, volendo che similmente
si occorrino le
cose
date in rif[accimento et estimate in
tutto come sopra, se bene non sono date sotto nome
di vendita, perciò che non
sia baratta o
permutazione
vera e semplice, haverà luogo l'occorrimento. Escludendo
da tali occorrimenti i beni che si danno alle figlie o
donne per doti, o
in pagamenti
di doti
alli loro mariti.
22. Delle Tutele e Cure
Restando
figlioli minori senza tuttori o curatori testamentari, i parenti più prossimi; e la madre prima degli
altri, siano obligati a pigliar la detta tutela e cura
dando idonea sigurtà e facendo inventario
e facendosi poi concedere
l'amministrazione
di tale tutela
e cura dal Magistrato, e quando questo non faccino, e morissero
talipupilli
e minori, respettiuamente senza far testamento, tali parenti Più prossimi cadino dalla successione l'uno dopo l'altro, servando
che ciascuno babbi tempo tre mesi,
secondo l'ordine della
prossimità, a domandar tale tutela
e cura. Quando
non fossero madre o parenti atti
a detta tutela
o cura, il
Podestà, ad istanza di chi sia et ex officio, dia
tutt'ore e per
tempo curatore a detti pupilli e minori, con che faccia
fare le debite
promesse da quelli, dar
loro sigurtà idonea
a far l'inventario
e domandare la detta
amministrazione doppo
osservate
le cose suddette ad istanza d'altri, che
pretendino contro i minori. Il Podestà
possa e debba, in contumaccia
di detti minori, darle curatore a quella lite tanto
con giura- mento di
tal curatore diffendere il minore
e fare le cose
utili senza carico di far inuentario
ma d'avvisare e notificare la detta lite a
parenti Più prossimi in scritto.
E così facendosi non si possa opponere contro i tutori o curatori dati come sopra cosa alcuna.
23. Delle
Cure a beni delli Assenti
Occorrendo
eh 'altri siano assenti e non si sappia ove siano, ò pur
siano lontano dal luogo per miglia dieci ò più, chi
pretenderà contro di loro possa far cittare i parenti più prossimi e vicini della loro abitazione
e far far
pubblici grida affigenda
a luoghi
soliti
che, chi vuole diffendere
detto absente, (e) accettare la cura
de suoi beni debba
fra tre giorni
comparire et
accettare la
detta cura, dar sigurtà idonea e far inventario
e poi accettare l'amministrazione di quella, e
servato come sopra il Podestà farà fare quanto
sopra a chi comparirà a tal fine,
e quando non darà curatore ai beni, il qual sia
tenuto
notificar in scritto a Parenti Più
prossimi ogni lite
mossa contro di lui, e va!erà ogni atto o giudicio fatto contro di esso.
24. Della Cura delle Eredità Giacenti
Occorrendo che i beni
d'alcuno morto non siano amministrati dall'erede,
il creditore,o chi pretenderà in quelli,
debbino far
citare gli eredi instituiti, ò i più prossimi parenti ab intestato, a
dichiarare fra pochi giorni, in arbitrio
del Podestà, se vogliono
o no l'eredità, e
non accettandola o
essendo contumaci,
fatte le gride
nei luoghi soliti e consueti,
opportune ([11]) procederà in la cura
dell'eredità giacente a persona idonea, che facci le debite promesse, dia
sigurtà, facci inventario
e poi accetti la
cura e l'amministrazione
di quella,
e vaglia (=valga?) ogni atto
e giudizio fatto contro tal curatore, intimando quello in scritto ogni lite agli eredi o estamentari ò ab intestato.
25. Dell'Eredità poche o tenui
Quando l'eredità o beni de'pupilli e
minori sono tenui o poche
o di poco rilievo, in
tal caso le madri e parenti più prossimi non cadino in le
pene comminate a loro, purché con officio di pietà
abbino la cura debita alle persone di detti minori e loro beni, quantunque
non si facesse discerner la cura e tutela, e facessero l'inventario come sopra.
26.Che i Tutori e Curatori con autorità del Podestà e delli Parenti passino procedere all'indennità de Minori
Non essendo SIG. ILL. MO. o
il successore nel
luogo, il
Podestà, ad istanza de tutori e curatori
ancora delli absenti
o dell'eredità giacenti, con intervento di due o tre parenti
più prossimi et huomini da bene, conosciuta la caosa della
necessità o utilità evidente di detti minori, absenti et eredità, facendo tutto in scritto, possa concedere
l'alienazione di
qualche bene o datazione in solutum di quelli per quanto importerà
la necessità o utilità
di detti minori, absenti
et eredità, e possi pagare le doti delle figlie de detti absenti o eredità,
o sorelle di detti
minori in quanto la necessità e consuetudine del luogo
porterà, e
tutto quello che sarà discretamente
fatto nella maniera suddetta dovrà essere
mantenuto e conservato
sempre da detti minori, absenti et
eredi di dette eredità.
27. Delle Donne che in parto fanno due figli o figlie
La Communità a ciascheduna donna del luogo, et abitante, che
partorirà di legittimo matrimonio (!) due
creature in un parto
solo, pagherà fiorini cinquantasei per
ogni volta che
tal parto
seguirà ad ogni richiesta di quella. Et il
Podestà procederà
in questo per via di precetto.
28. Delle
Opere dovute alla Chiesa, Via e Ponti
Ciascun abitante del luogo sia tenuto a
concorrere, senza
eccezione alcuna o
scusa, alle fabriche della Chiesa,
Vie e Ponti, e
reparazioni loro, come al rimediare
al danno che poresse fare il fiume, dandoli giornate che saranno tassate dalli Giuratori col Podestà e Conseglio, se bene non posse-
dono possessioni
nel territorio, e nel
tassare il
Podestà, Giuratori e Consiglieri baueranno sempre rispetto che chi più può et ha maggior facoltà, di che qualità si siano, conferisca e contribuisca alla rata.
29.Delle Sigurtà et obligati in solido che hanno pagato o sono
molestati
Se
altri, come sigurtà di
chi si sia,
o obligati in solidum con altri,haveranno pagato ò saranno molestati in giudico per le sigurtà fatte o per l'obbligazioni in soltidum, il Podestà
ad istanza dei suddetti O persone legittime sia
tenuto, de plano e senza
citazione, conceder
l'essecutione
contro i principali
debitori e gli obligati in solidum per quello
che saranno tenuti a chi averà pagato, e provedere all'indennità
di chi sarà molestato
per ogni via Più facile, non ammettendo eccezione in contrario tanto che sii sodisfatto in l'uno e l'altro
caso delli suddetti ([12]),
detenendo i debitori principali e sequestrando et incantando i
loro beni come meglio
le parerà, affinché i suddetti siano soddisfatti o rilevati.
30. De Danni campestri
Sia creduto il giuramento
del padrone delle
possessioni
et al giuramento d'altri
che possedono tali possessioni di
volontà delli padroni come usufruttarii ò affittanti, ò con altro titolo possessori di quelli, di aver trovato i dannificanti in quelle sia di giorno sia
di notte, specificando
il nome
et il
cognome dé dannificanti, Il tempo, giorno et il luogo speciale e particolare
del danno dato, et il numero delle bestie e qualità
loro,
quando
i suddetti siano huomini di buona condizione e fama, e non avendo trovato i possessori
sia creduto
ad un terzo et ancora ad altri della sua
famiglia, d'anni quindeci
almeno, di buona voce e condizione come sopra, e questo senza
altra solennità
in prestare tale giuramento e fin alla
somma di fiorini venti.
E le pene dei danni saranno ciaschedun anno tassate dalli
Giurati, Conseglio e sei
Aggionti del lugo, con
l'intervento
del Podestà
con le due terze parti
de voti, e la detta tassa si
pubblicherà per
grida e se ne farà la dovuta
relazione appresso gli atti, oltre la emenda
di detto danno fino alla somma
sudette. E
quando il
dannificato pretendesse il danno
esser di maggior somma, in tal caso,
citato il dannificante si
facci estimare tal danno dai Giuratori ò altri huomini da
bene elleggendi dalle parti, et
in contumacia dal Podestà, con intervento
di due Consiglieri nel modo già detto di
sopra nel far
l'estimi. Et in le dette caose, data la difesa agli accusati
si proceda sommariamente
e senza strepito giudiziale, rimossa
ogni appellazione o reclamazione sin
alla somma di detti
fiorini venti.
Non sia
l'accusante udito in tali
caose che prima
civilmente non
abbi ricercato
e fatto ricercare il dannificante se vuole soddisfare il danno dato et
aspettata la risoluzione di
quello per tre giorni, e facendo altrimenti cada dalla facoltà di accusare e non si possi accusare dopo il danno dato se non
fra giorni otto et il
podestà sia tenuto eseguir l'accusa
doppo la sentenza fra giorni quindeci, passati i
quali
resti la sentenza senza vigore. E quando
i dannificanti
non havessero il modo di pagare la pena e l'emenda
per il danno, saranno puniti
nella maniera che si
dirà in appresso per le caosa criminali.
Dichiarando che li padri e madri e
frattelli maggiori saranno ([13])
per i figlioli, frattelli
e sorelle che vivono
sotto la custodia loro, et i padroni per i
servitori, in quanto saranno debitori de loro salarii.
Quando i dannificanti fossero forastieri saranno
citati rispetto alle accuse che si faranno contro di loro per grida
in giorno di mercato
affiggenda nei luoghi soliti, e si procederà alle condanne, essecuzioni di pene et et emende, et in ogni miglior modo.
L'appellazioni in tali caose saranno conosciute
per conseglio
di savio, in assenza di SIG. ILL. MO. ò successore, e
tal conseglio
sia servato come se
fosse dato da SIG. ILL. MO. ò successore nel luogo come Giudice d'appellazione, e
sia aperto e pubblicato per il Podestà.
31. Delle
Caose Criminali
Il Podestà a denoncia de Giurati, o querela, o ex
officio, procederà
in tutte le
caose criminali commesse
in tempo della sua Podestaria, et
per un anno inanzi, procedendo
i debiti indizi e visite del delitto, delle quali
cose ne doverà sempre constare negli atti, e
sarà tenuto
fare un libro a parte, nel quale tenghi
scrittura di tutte le denuncie e querele che le saranno fatte, e presentarlo allo giurati con gli atti della corte nel fine dell'offtcio e detti
giurati riceverlo con inventario con tutte le altre scritture, e
consegnarlo poial successore in detto ufficio con scrittura
et obligo di restituirle a
suo tempo; et il Podestà non accetterà
querela nella quale non venghi espresso
il tempo, giorno et ora del delitto, nome e cognome delli
delinquenti e tutte le altre circostanze più
particolarmente che si potrà,
con farsi dare i nomi
dell'informati non
tanto dalli querelanti, quanto da altri denunciatori,
e procedendo ex officvium procurerà sempre di certificare più che si potrà tutte le suddette circostanze.
Il Podestà
in risse di parole, o
fatti dove non
sia ferita con sangue, o
percossa grave senza querela,
non procederà
ex officio eccetto se tali cose si facessero sedendo
pro tribunali ò al suo
cospetto fuori
di quello, in
modo che al tribunale possa e debba
solamente rogare testimoniali del fatto con farne scrittura e procederà alle pene come si dirà in appresso.
Di Più data la querela non procederà più oltre.
In le caose criminali
leggere non farà processo, che il più delle volte é di maggior spesa che non é la pena del delitto, ma procederà de plano, bastando ch'esamini, sotto la denoncia o querela,
i testimonii, non confessando
i delinquenti, quelli citati con darle le
loro difese, e poi procederà alla sentenza, et
in tali caose leggiere
non admetterà appellatione alcuna, né sarà
udito l'appellante, eccetto in caso di manifesta
ingiustizia.
Il Podestà contro i bestemmiatori del nome SS di Dio, della Vergine Maria SS ma e Santi, alla presenza sua o a denoncia d'altri, e chi si sia,
procederà quanto prima,
e punirà tali huomini, secondo
la qualità delle persone, bestemmie e luoghi, e sopra tutto li soliti a simili
cose, in pena pecuniaria fino in fiorini venticinque, applicanda parte a opere
pie, e parte all'officio, con che se uno sarà
condannato una volta in pena pecuniaria e tornerà allo stesso delitto, la
seconda volta sia posto alla berlina in luogo pubblico e per tempo notabile, e
se poi caderà in simile delitto, sia fustigato per il luogo, o le sia affissa la lingua con un
chiodo in luogho publico et ivi
sii tenuto per il spazio d'un
ora, in modo però che essendo SIG. ILL. MO..
nel luogho, ò successore, faccia relazione di tali
caose ove cada la pena corporale e si proceda di consenso di quella.
Se in rissa seguiranno parole ingiuriose, pugni, schiaffi o simili percosse senza sangue, cicatrici o livori, l'autor
della rissa sarà punito in pena doppia, e l'altro, o altri, da un scuto in tre, in arbitrio del giudice , rispetto alla qualità delle
persone, luogo e fatto.
Se con sangue,
cicatrici o livori,
la pena
sarà di un scuto e mezzo sin a cinque in arbitrio come sopra.
Se non in rissa, ma
d'animo deliberato e senza sangue, il
doppio, (di quanto si é detto di sopra
e con sangue il doppio) ([14])
similmente, eccettuando sempre dalla pena in rissa quello che a
difesa havesse fatto quanto sopra, e con armi o bastoni o pietre il percussore in rissa, se non
facesse a
difesa sua propria, caderà in la pena, se senza sangue, tassata quando
senz'arrni si fa sangue,
se sarà con sangue
in la pena tassata nel caso antecedente con sangue, e doppia.
Se d'animo deliberato con armi senza sangue
in la pena doppia del caso
antecedente, se con sangue della detta pena immediata fino a scuti dieci,
quindeci e venti, e personalmente ancora in arbitrio di SE
ò successore,
secondo la qualità delle armi, il
mal proposito, et il fatto
et esecuzione del delinquente.
Quando segui alcuna delle cose già dette nella piazza del
mercato et in tempo di mercato, le pene si raddoppieranno secondi i casi già
determinati.
L'omicidio commesso in rissa sarà punito
secondo la migliore e maggior colpa pecuniariamente e col bando, e finalmente
quando la colpa fosse prossima al dolo, la pena sarà afflittiva del corpo in
arbitrio di SIG. ILL. MO. ò
successore, si come l'omicidio fatto a necessaria difesa sarà impunibile e
se non, con eccesso della difesa, sarà punita secondo il detto eccesso in
arbitrio sempre di SIG. ILL. MO. ò successore
presente, o
del giudice, il quale farà relazione del processo al superiore in
detto caso.
L'omicidio deliberato sarà
punito
con la morte naturale del delinquente, e se quello non
sarà in le forze della Giustizia, sarà posto
e condannato in
bando perpetuo e morte
naturale, venendo in le [orze della
Giustizia, e saranno confiscati
i beni
salva la porzione dovuta
alli figli secondo la legge cum
ratio de bonis damnatorum. E
quando altri con archibuggi
apposteranno e tireranno sia di giorno,
sia di notte, se
bene
non offenderanno
ò non ammazzeranno, saranno compresi nel caso immediato,
se con altre arme
saranno puniti
in arbitrio di SE. ò
successore, facendo la relazione del processo, e nei
casi non espressi
di sopra il giudice procederà de similibus ad similia.
32. De
Furti
De furti
domestici comessi
da persone domestiche il giudice
non procederà se non a
querela e se
non contro i
sollicitatori, persuasori e coadittori e ricettatori di simili
cose rubbate come sopra. Non procederà similmente per cose rubbate per mangiare in tempo di fame o necessità se il rubbatore non ne facesse
arte e pigliasse più della
necessità.
Per il primo
furto di cosa di valore fino ad uno scuto
la pena sarà del doppio; Da due
scuti sino
in quatro del triplo,
da quatro scuti
sopra e a chi
sarà colpevole
d'altri furti la pena
sarà della berlina
ò fustigazione
per il luogo, e
quando il furto sarà di maggior
somma e commesso con frattura di porte o cassa o con ascendere con scale
o pigliare in
campagna le bestie d'altri, sarà la pena corporale
ad arbitrio di SE. ò
successore,
facendosi la debita relazione.
E tale sarà la
pena dei ladri che prima saranno staticondannati per altri
furti.
Ed i ladri famosi, o che con armi in strada
o via pubblica rubberanno, saranno sottoposti alla pena della forca con relazione al modo suddetto.
33. Del
rapto, Adulterii e Stupri
Chi per forza
rapirà o conoscerà carnalmente
donne vergini, maritate o vedove,
caderà in la pena
della vita, ed il Podestà, avendo il delinquente
nelle mani, farà la
dovuta relazione del fatto del
processo a SIG.
ILL. MO.. ò successore, e non procederà in caosa
di stupri senza violenza, et
adulterii, se non a querela delle stuprate, o padri, o
mariti del
adulterato.
34.Delle Falsità d'instrumenti o scritture ò di Testimonii falsi ò chi
giurerà il falso in caosa propria ò delazione
Chi fabricherà o farà fabricare o
aiuterà instrumenti falsi, libri
o polize private, sarà il Notaro privato dell'ufficio in perpetuo e si condannerà a spese, danni et
interessi del dannificato, oltre che
la pena corporale in arbitrio. di SIG. ILL. MO. ò successore, alla quale saranno soggetti similmente gli altri complici come
di sopra.
Quelli che daranno testimonio falso in caose civili saranno
puniti come falsari in che non
meritino. fede alcuna per l'avvenire, et incorreranno (in) pena dell'infamia e
più saranno.
condannati in
arbitrio del Giudice a tutta la somma della caosa
nella quale haveranno testificato falsamente; se in una caosa criminale contro. il reo, saranno soggetti alla pena del reo, se a difesa di quello, alla pena che
quella merita per il delitto. commesso, in arbitrio. di SIG.
ILL. MO. ò successore, facendo. sempre la dovuta relazione. Quando. altri interrogati in giudicio sopra la recognitione de
loro scritture con giuramento. negassero. la man loro, e poi fossero convinti d'aver
scritto tale scrittura, siano. puniti
del falsa secondo i casi predetti.
35. Delli Banditi
Il Podestà sarà tenuta a notare li banditi dalla Giurisdizione
in una tavoletta che terrà affissa nel luogho del Tribunale, notando in quella i nomi e cognomi loro, et il banda, e se é da morte a ad altra maniera, e cassare quelli che per avventura saranno. rimessi ò finiranno il loro. bando.
I banditi a morte si potranno. offendere impune, e tali
banditi saranno incapaci d'ogni casa, inhabili d'ogni aiuto, favore, protezione, et in nome loro alcuna non sarà ammessa né udita in
qualsivaglia caosa ma saranno reputati come morti naturalmente. I suddetti banditi a morte non saranno. ricevuti nel luogo, né
favoriti, nè mantenuti, né aiutati nei luoghi
circostanti a dieci miglia, sotto
pena a chi li aiuterà,
favorirà in modo
alcuna dentro. le dette circostanze, di incorrere
l'istessa pena in che saranno. detti
banditi; in arbitrio di SIG. ILL. MO. ò successore, e quando. saranno. banditi
per altre caose o peccunarie, i padri e parenti loro, et altri riccettandoli nel
territorio, s'obligheranno alle pene
in le quali tali banditi saranno. stati
condannati. In altre qualunque persona
che recetterà banditi a morte caderà nella pena di scuti cento per ogni volta
che contravverà, e si intenderà haver contrauenuto tutta
volta che non denoncerà subito tali banditi al Podestà, quale potrà comandare gli
huomini del luogo perché contro quelli prendino l'armi
e li faccina captivi
al suono delle campane,
offendendoli
et amazzandoli impune, se resistessero. alla captura, e poi li consigneranno, ò vivi ò morti, alla
Giustizia. Et il Podestà procederà contro li ricettatori, non
escludendo. persona alcuna, con molto studio per ogni minima indicio che ne abbia, sotto
pena della privazione dell'officio e sindicamento,
e di tali caose ne farà la
debita relazione.
36. Del Modo di procedere nelle Caose Criminali
Precedendo querela, denoncia
o debiti inditii,
il Podestà (procederà) alla
captura, come
é de iure, e non potendo
formerà l'inquisitione contro i querelati, denonciati o inditiati,
con trasmetterla all' habitatione loro, e
non habitando intimarla per gride affigendale
al luogho solito con
termine di
giorni sei a comparire,
e poi non comparendo farà la seconda citazione a veder
et udire pronunciare
il delitto. per
confesso, dandole il
termine duplicato.
Non comparendo il dì assegnato, farà la prononcia,
la quale intimerà al modo suddeto con termine di
quindeci dì a purgare la contumacia, a altrimenti a vedersi metter banda il dì prossimo seguente.
Fatto questo
intimerà il bando al modo
sudetto e citterà i predetti ad udire sentenza in la detta caosa in
termine di giorni tre et successiui, e poi darà la sentenza contro di loro conforme agli indizii secondo i quali formerà l’inquisizione non
aggravando gli inquisiti di più di quella
che gli
indizi porteranno. Publicberà
poi et intimerà la sentenza
nel modo suddetto, e i
condannati saranno dentro all'anno ammessi a nuoue
difese da SIG. ILL. MO. ò successore se li dimanderanno, costituendosi, poi d'esser
ammessi;
in termine d'un mese
in le
forze della Giustizia, nel qual
caso o nel
primo termine di purgar la contumaccia,o
del bando.ed innanzi
la sentenza deffinitiva, la
loro causa sarà conosciuta non ostante le
case sudette.
In ogni caosa che non porti
pena corporale il Podestà, esaminato che averà il reo
con diligenza, lo rimetterà con sigortà idonea di pagare il giudicato. I testimoni che
saranno. stati
presenti
al delitto, o dati per informati
di quello, quando non
diano sodisfazione competente
si potranno
incarcerare dal Podestà e contro di quelli si procederà
alle pene debite, come che
ascondino i delitti e commettino
il fa1so
in celare la
verità, e
non li libererà
dalle carceri che in quando
non si conosca
se non colpevoli o non,
castigandoli seconda
che si é detto
nel capitolo sotto la rubrica delle fa1sità.
37.
De forastieri che facessero violenza a qualcheduno del luogo
In caso che (chi)
si sia fuora dal territorio del
presente luogho
facesse manifesta violenza o
grave ingiuria ad alcuno del luogho, e quel tale venisse in
la presente giurisdizione, possa l'ingiuriato come
sopra pretendere i suoi danni
et interessi civilmente, e quel tale possa esser detenuto tanto che
prometta di stare al
giudicato et il Podestà possa, quanto a detti danni ed interessi, procedere contro
detto forastiero come se quello havesse commesso la violenza ò grave ingiuria nel luogbo, dando
il querelante o detinente . idonea sigurtà, come si è detto
di sopra nel capitolo della dettenzione. Et il
Podestà darà in simile caosa tempo a provare con forme al
bisogno e qualità
della causa.
38. Di quelli che vengono ad habitare nel luogho
Alcuno bandito d'altre giurisdizioni
non possi habitare
né stare nel presente luogo,
similmente
altri non
banditi e che non possedono
beni immobili nella giurisdizione di valore di scuti cinquanta non
possino abitare
se non daranno sigurtà di
ben vivere
sino alla somma
di-scuti venticinque. E quando fossero huomini di mala voce,
condizione, fama o
condannati in altre
parti per caose criminali o
disonorevoli
non siano accettati
in modo alcuno.
Et Giuratori
e Conseglio tenghino studio e
cura in intendere sopra
tali forastieri et abitanti, perché o
siano esclusi o diano
le sigurtà sudette.
39. Delli
huomini del luogho, o abitanti che non possiedono, o vivono come di sotto
Perché sono
alcuni del luogho,
o abitanti, i quali o non possedono, o possedendo qualcosa non esercitano virtuosamente ma attendono
a giuochi, a taverne et a darsi al buon tempo e par verosimilmente
non possino
far questo che non
offendino altri
ne i beni
loro, e danno
mal esempio e
corrompono gli altri
ben spesso, perciò il
Podestà col parere e conseglio de Giuratori e
Consiglieri del luogo
potrà e dovrà intendere sopra tali huomini e, se
SIG. ILL. MO. ò successore saranno presenti,
far la dovuta relazione della loro vita e costumi
e non essendo presente
con le due
terze
parti de voti potranno deliberare
che tali
sbrattino il luogho fra
un termine
che li
assegneranno, sotto pena d'esser mandati alla
Gallera in arbitrio
di SIG. ILL. MO. ò successore, e non partendo quelli, o non ubbidendo, li possino incarcerare
et eseguire la detta pena. E quando i padri ricettino
simili figlioli, doppo
la detta ammonizione
e disobbedienza, incorreranno in la pena di scuti dieci
fino a 25 in arbitrio di
SIG. ILL. MO. o Podestà.
40. Della Esazione delle Pene Criminali, miste e Pecuniarie
Ciascheduno condannato in
pene pecuniarie per delitti, pagando la pena
fra un
mese guadagneranno la quarta parte, e se dentro al mese haveranno la pace dall'offesi guadagneranno un 'altra quarta
parte, e non pagando dentro al
mese, il Podestà, non
avendo quelli dato sigortà o beni
sufficienti
per la detta pena,
li bandirà dal luogo tanto
che abbino pagato. Se
padri, madri, frattelli o
altri parenti gli
accetteranno
in modo alcuno, saranno tenuti del proprio alla detta pena.
Quando simili venghino nelle forze della
Giustizia doppo il bando
e non paghino subito
la detta pena siano
posti subito
alla berlina in luogho publico e per
il tempo che SIG. ILL. MO. tasserà, o fustigati in arbitrio
di quella, et essendo absente in arbitrio del Podestà. E la
Comunità sarà tenuta a far
fabricare le berline
et attaccarle in le due
piazze
del mercato in luogo evidente
per essecuzione delle pene sudette
e nei casi sudetti.
In Castel Govon di Finale a 8 di 9 bre 1602
Per "quanto
l'Excellenza del Conte de Fontes mio Signore, Governatore del Stato di
Milano per la Maestà Cattolica, e Suo luogotenente
in Italia ha
confirmato i Statuti di questo Marchesato comandando s'osservino e guardino
conforme il passato e come s'erano osservati in tempo dei
Sig.ri Marchesi Caretti. Per tenor
di quanto io, in nome di Sua Maestà, e
detta eccellenza,
li confermo, e conforme sono scritti si guarderanno et osserveranno,
per quanto l'intenzione di detta Excellenza é che così si faccia.
Data etc.
Firmata Don Pedro di Toledo
Loco + del Sigillo
Leonello Oliveri
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