In un precedente articolo abbiamo illustrato le principali caratteristiche degli Statuti medioevali della Val Bormida.
Ora la nostra indagine sulle raccolte statutarie, cioè su quei libretti nei quali erano concentrate tutte le norme, le leggi, le consuetudini e i regolamenti che ordinavano in tutti i suoi aspetti la vita dei nostri paesi nel Medioevo e fino al sec. XVIII, prende in esame gli Statuti di Osiglia e Bormida, paesi che fino al 1481 costituivano un' unica entità amministrativa ed ecclesiastica.
Questi statuti sono il frutto di allargamenti ed adeguamenti progressivi di un primo gruppo di norme (o "capitoli" o "rubriche") risalenti addirittura al 1326: si tratterebbe cosi' dei più antichi Statuti della Val Bormida giunti fino a noi: quelli di Cairo risalgono infatti al 1332, quelli di Carcare al 1433, mentre per Bardineto e Pallare si deve attendere rispettivamente il 1479 e il 1539. Per quanto poi riguarda gli Statuti di Millesimo e Cosseria, riteniamo che il codice più antico che li contiene, attualmente conservato nell' Archivio Comunale di Millesimo, non sia anteriore alla meta' del XIV secolo.
Tornando agli Statuti di Osiglia e Bormida, c'e' da notare che essi si presentano come una serie di aggregazioni successive intorno ad un nucleo più antico: abbiamo così 7 capitoli risalenti al 1337, 13 aggiunti nel 1340, 1 nel 1343, 7 nel '47, 9 nel '48, 5 nel 1354, 6 aggiunti nel 1376 e infine 3 risalenti al 1454. Un corpus statutario, quindi, costituito da 53 capitoli e formatosi progressivamente in oltre un secolo, immaginiamo parallelamente alla crescita demografica dei due centri, frutto probabilmente non di un' azione spontanea, ma di un preciso atto, o almeno volontà, amministrativo-istituzionale dei Signori feudali (i Del Carretto), atto che trova il suo esempio tipico, in Val Bormida, nella "fondazione" di Millesimo ad opera di Enrico Del Carretto nel 1206.
Proprio per questa caratteristica di raccolta di norme sviluppatosi nel tempo gli Statuti di Osiglia-Bormida costituiscono un'occasione preziosa per ricostruire il profilo socio-economico di un piccolo villaggio contadino fotografato nel suo sviluppo.
Rinviando l'analisi approfondita del corpus statutario ad una sua pubblicazione integrale, ci limitiamo qui ad alcune osservazioni generali nonché alla citazione di alcune curiosità conservate negli stessi statuti.
Delle 53 norme che costituiscono gli Statuti oggetto del presente articolo, la stragrande maggioranza, quasi la meta', sono dedicate esclusivamente ad un solo argomento, la campagna: ben 23 rubriche hanno infatti come oggetto la regolamentazione, la tutela, la salvaguardia della terra, del lavoro dei campi, del patrimonio boschivo. In nessuna altra raccolta statutaria valbormidese questo settore, che e' sempre comunque il più rappresentato, appare cosi' massicciamente presente, a riprova del ruolo veramente fondamentale che il settore agricolo aveva nella vita di tutti i centri valbormidesi, ed in modo particolare a Osiglia e Bormida, per tutto il medioevo e oltre.
Un'altra voce ben rappresentata (8 rubriche su 53, pari ad oltre il 15 %) e' quella che concerne la regolamentazione dei debiti e della loro riscossione: ulteriore conferma che ci troviamo di fronte ad una società economicamente debole, di una economia fragile, perennemente in bilico tra carestia, fame e stentata sopravvivenza.
Che la situazione ad Osiglia fosse particolarmente grave e' testimoniato dal fatto che gli statuti di questo centro sono gli unici -in Val Bormida e per quanto io sappia- a ricordare esplicitamente, ed anzi a tutelare, l'esistenza nel paese di una "Casana", cioè di una sorta di banco dei pegni/monte di pietà' gestito da una famiglia non locale ma di Alba, banco dei pegni cui gli abitanti dovevano evidentemente ricorrere con una certa frequenza.
Ed infine una curiosità: negli statuti di Osiglia ci sono due norme precise che riguardano la fauna locale, una fauna piuttosto particolare ed ingombrante, visto che si tratta di.... lupi ed orsi: si tratta della rubrica n. 30, intitolata "Dei lupi che si prenderanno" e della n. 33, "Della percussione degli orsi".
Ma vediamole in dettaglio:
Rubr. 30: "Di più hanno statuito et ordinato che ogni persona di Osiglia, la quale prendera' alcuna bestia lupo o lupa, grosso o grossa, in tutto il territorio e fini di osiglia e ancora fuori delle fini circostanti della detta Villa in qualsivoglia modo li prenderà, abbia e debba avere per ogni lupo o lupa soldi venti di Genova, cie' grosso o grossa. E quello che prenderà detto lupo o lupa sia tenuto e debba con la pelle e carni costituirlo avanti a tre buoni testimoni ed idonei d'Osiglia". La rubrica continua con un'annotazione solo apparentemente curioso, ma che in realtà è anche'essa spia dei tempi: " e che se quella persona che prenderà detto lupo o lupa farà qualche frode, cioè che non lo prendesse o che lo comprasse, o quelli o quello prendesse in prestito da alcuno o gli otterrà o avrà con qualche frode, che sia e debba essere in bando e pena di soldi sessanta di Genova (...). un cucciolo invece valeva di meno: " E per ogni lupotto o lupotta piccolo o piccola, il quale o la quale prenderà, abbia e debba avere soldi ondeci di Genova(...)"
Come si vede si tratta di due norme che oggi troverebbero una certa riprovazione (salvo cambiare eventualmente idea dopo un incontro ravvicinato con un orso nel bosco...), ma che allora erano evidentemente giustificate dal ben diverso ambiente geografico e fisico.
In compenso negli Statuti medioevali valbormidesi troviamo spesso norme precise per tutelare la salubrità dell'aria e la qualità delle acque del fiume, norme che che sarebbe opportuno leggere e e meditare anche oggi.
Altro che "medio evo, secoli bui"!!



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